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Società cooperative: il calcolo della mutualità prevalente – Documento congiunto realizzato da CNDCEC e da Alleanza Cooperative italiane

Con un comunicato stampa del 24 aprile 2019, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha reso noto di aver pubblicato il documento dal titolo Misurazione della prevalenza nelle società cooperative alla luce del D.Lgs. n. 139/2015, redatto in collaborazione con l’Alleanza delle Cooperative Italiane.

Il documento – dedicato alle conseguenze apportate dal D.Lgs n. 139/2015, di riforma dei criteri di redazione dei bilanci societari – si propone di individuare le peculiarità e le criticità relative al calcolo della prevalenza derivanti, in particolare, dall’eliminazione dell’area straordinaria (c.d. aggregato “E”, ove erano imputati “proventi e oneri straordinari”), nonché da altri nuovi criteri di classificazione e/o valutazione, quali, ad esempio, l’applicazione del nuovo criterio del costo ammortizzato.

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con la “revisionata” formulazione degli articoli 2512, 2513 e 2514, il legislatore ha introdotto nel Codice civile gli elementi per l’individuazione – rispetto all’unico “genere cooperativo” definito dall’articolo 2511 – di due “specie” di società cooperativa:

– le cooperative a mutualità prevalente;
– le cooperative non a mutualità prevalente.

L’acquisizione dello “status” di cooperativa a mutualità prevalente è legata alla compresenza, in capo alla cooperativa, sia del requisito oggettivo (di cui agli articoli. 2512 e 2513 c.c.), sia del requisito statutario (di cui all’articolo 2514 c.c.).

Il cosiddetto “parametro oggettivo” deve avvenire attraverso la misurazione del rapporto (ricavabile dai dati del bilancio d’esercizio) fra lo scambio mutualistico realizzato con i soci ed il complessivo ammontare dello scambio con soci e non soci.

Le indicazioni in tal senso vengono fornite dagli articoli 2512 e 2513 c.c.

Con l’articolo 2512 vengono declinati i principi per il calcolo del requisito “oggettivo” di prevalenza, mentre con l’articolo 2513 vengono fornite indicazioni operative per procedere all’effettiva quantificazione con riferimento ai dati contabili di Bilancio.

A decorrere dall’esercizio 2016, il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (recante “Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge“), modificativo dei criteri di redazione dei bilanci societari, ha disposto l’eliminazione dell’aggregato “E”, dove, fino al 31 dicembre 2015, dovevano essere allocati i proventi e gli oneri straordinari.

Tale soppressione si legge nel documento – potrebbe avere impatti sul calcolo della percentuale di prevalenza. Infatti, alcuni componenti reddituali che, nei bilanci antecedenti al 2016, venivano classificati nelle voci “E20” e/o “E21” di Conto Economico, potrebbero, con la nuova impostazione contabile, essere classificati in voci rilevanti ai fini del calcolo della percentuale di prevalenza (“A1” – “B6” – “B7” – “B9”), ovvero, in caso di errori contabili o cambiamento di principi contabili, potrebbero essere rilevati in una voce di Patrimonio Netto (tipicamente, in una specifica riserva ovvero nella voce “utili/perdite portati a nuovo”cfr. OIC 28).

Il presente documento si propone di individuare le peculiarità e/o le criticità che hanno impatto sul calcolo della prevalenza, derivanti dall’eliminazione dell’area straordinaria, nonché da altri nuovi criteri di classificazione e/o valutazione, quali, ad esempio, l’applicazione del nuovo criterio del costo ammortizzato (cfr. OIC 15 OIC 19 OIC 20).

Tra le soluzioni proposte si segnala in primo luogo l’adozione di un principio di pura “derivazione” dallo schema di Conto Economico riformato (in luogo di un criterio di “continuità” rispetto alle modalità di calcolo che venivano seguite antecedentemente alle modifiche).

Inoltre, il documento precisa che deve essere osservata anche la regola della c.d. “omogeneità mutualistica”, secondo la quale dovranno in ogni caso essere escluse le voci di componenti non attinenti allo scambio mutualistico.

Tale deroga discende dall’applicazione del principio cardine sancito dal Codice civile per il quale la società cooperativa, a differenza delle società lucrative, persegue lo scopo mutualistico.

Per accedere al sito del CNDCEC e scaricare il testo del documento clicca qui.

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