La Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, con la sentenza n. 3766/13 del 24 settembre 2016 si e’ espressa in merito ad una controversia riguardante la domanda di rimborso integrale di un credito Iva, avanzata da tre dei quattro ex soci di una società cessata. In appello l’Ufficio ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, a suo dire, non legittimati ad agire per l’intero rimborso del credito Iva.
La CTR milanese ha statuito che, in caso di società cessata, il diritto di credito della stessa si trasferisce ai soci che possono invocarlo “pro quota”. Nel caso di specie, come da visura prodotta in atti, i soci ricorrenti, titolari ciascuno di una quota pari al 25%, possono agire per i soli tre quarti del credito spettante alla società a titolo di rimborso.
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