Soci lavoratori di cooperative: la Cassazione chiarisce i criteri per valutare la retribuzione adeguata

La retribuzione del socio lavoratore subordinato di una cooperativa deve essere valutata anche alla luce del trattamento economico previsto per attività analoghe svolte nel medesimo settore. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 32118 del 10 dicembre 2025 ha fornito importanti indicazioni sui criteri da utilizzare per verificare il rispetto del principio di adeguatezza della retribuzione.

La pronuncia riguarda il caso di un socio lavoratore di una cooperativa impiegato nell’ambito di un appalto, che aveva contestato l’inadeguatezza del trattamento economico ricevuto rispetto alla natura e alla qualità delle mansioni svolte.

Retribuzione del socio lavoratore: rileva anche il contratto collettivo del settore dell’appalto

La Suprema Corte ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 142/2001, la retribuzione del socio lavoratore subordinato deve rispettare i principi sanciti dall’articolo 36 della Costituzione, ossia proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro svolto e sufficienza a garantire un’esistenza libera e dignitosa.
Secondo i giudici, per valutare tale adeguatezza non è sufficiente considerare esclusivamente il contratto collettivo applicato dalla cooperativa, ma occorre verificare anche la disciplina economica prevista per i lavoratori dipendenti della committente quando il relativo contratto collettivo, per categoria e settore merceologico, preveda prestazioni analoghe.

Necessario il confronto con il contratto collettivo “naturale” dell’attività svolta

Nel caso esaminato, la Cassazione ha censurato la decisione dei giudici di merito, che avevano valutato la congruità della retribuzione facendo riferimento soltanto al contratto collettivo applicato dalla cooperativa (CCNL trasporto, merci e logistica), senza effettuare il necessario confronto con il contratto collettivo più coerente con l’attività oggetto dell’appalto (CCNL cooperative alimentari).

La sentenza ribadisce quindi che, quando il socio lavoratore svolge mansioni riconducibili a un diverso ambito contrattuale rispetto a quello formalmente applicato dalla cooperativa, il giudice deve verificare se il trattamento economico garantito sia effettivamente adeguato rispetto alle caratteristiche concrete dell’attività svolta.

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