È illegittima la mancata ammissione di un alunno alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado, ove risulti che la scuola, pur sapendo che vi era una situazione conflittuale tra i genitori dello studente e che ne era stato disposto l’affidamento congiunto a entrambi, abbia relazionato esclusivamente alla madre in ordine al rendimento scolastico negativo dello studente.
Fonte: Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia; sezione I; sentenza, 12-10-2017, n. 312 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


