Con ordinanza del 14 agosto del 2012, n. 24, la Regione Emilia Romagna ha fissato “Criteri e modalità per l’erogazione del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed affrontare l’emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012”.
Il Contributo di Autonoma Sistemazione (di seguito CAS) è riconosciuto in favore dei nuclei familiari che hanno ricevuto un’ordinanza di sgombero e hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione alloggiativa, anche mediante ospitalità presso conoscenti e parenti; inoltre, il CAS è concesso a decorrere dal 1° agosto 2012 e fino al ripristino dell’agibilità dell’abitazione principale, abituale e continuativa, e, comunque, non oltre il termine dello stato di emergenza. L’importo del contributo in esame è modulato in ragione della composizione del nucleo familiare e non è riconosciuto ai proprietari di seconde case, situate nella provincia di residenza, agibili e libere.
Ciò premesso, in relazione al quesito posto, si osserva che in base ai principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, devono essere assoggettate a tassazione le prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR. Sulla base di tale considerazione, si ritiene che il CAS, non essendo inquadrabile in alcuna delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non sia imponibile ai fini IRPEF.


