Responsabile l’imprenditore che impiega dipendenti senza visita medica, non rispettando gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 43807 del 21 ottobre 2014.
La vicenda ha riguardato il caso di una lavoratrice notturna non sottoposta a visita medica di idoneità, come accertato dal verbale ispettivo.


