L’art. 5, comma 5 del D.L. n. 148/1993, convertito con legge n. 236/93, prevede che alle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale e che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n.223/91, stipulano contratti di solidarietà, venga corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario.
La legge prevede che per i lavoratori il contributo ricevuto non abbia natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, compresi gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con il Parere n. 7 del 21-07-2007, ha risposto ad un quesito riguardante l’esenzione fiscale in vista dell’esclusione circa la natura retributiva della somma prevista dalla legge.
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