L’art. 2 Dl 282/2002, prevede «la riapertura dei termini in materia di rideterminazione di valori di acquisto» delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Si tratta dell’opportunità offerta dagli artt. 5 e 7 della legge 448/2001, i cui termini ultimi erano scaduti lo scorso 16 dicembre, come prorogati dal Dl 209/2002. Le norme interessavano tutti coloro che, a seguito dell’eventuale cessione di terreni o partecipazioni, potevano conseguire plusvalenze tassabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 81 del Tuir. Era possibile affrancare il valore dei beni, riferito anche con riguardo al possesso degli stessi al 1º gennaio 2002, risultante da una perizia giurata di stima redatta da uno dei soggetti abilitati dalla norma. Sull’intero valore periziato, si calcolava e versava un’imposta sostitutiva del 4% o 2% se la partecipazione era o meno qualificata e 4% in ogni caso per i terreni. Con il comma 2 dell’art. 2 del Dl 282/2002 si dispone che le norme richiamate si applichino “anche” per i predetti beni posseduti al 1º gennaio 2003. Nel caso si intenda procedere al nuovo affrancamento occorre redigere e giurare la perizia di stima entro il 16 maggio 2003 avendo riguardo alla situazione dei beni al 1º gennaio 2003 e versare le imposte sostitutive entro il 16 maggio 2003 (anche ratealmente fino a un massimo di tre rate annuali con interessi al 3% annuo).
(Fonte: Il Sole 24Ore)
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