Nella risoluzione n. 299 delle Entrate datata 12 Settembre vengono chiariti alcuni punti in relazione all’applicazione delle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente alle somme erogate da forme pensionistiche complementari.
L’Agenzia ritiene che le somme erogate dalle forme pensionistiche complementari, sia in forma di trattamento periodico che in forma di capitale, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 47, comma 1, lettera h-bis), del Tuir) anche se la differente modalità di erogazione, in forma periodica o in forma di capitale, comporta l’assoggettamento delle prestazioni a una diversa disciplina tributaria, in relazione alla determinazione dell’imponibile e all’applicazione del tributo.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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SI ALLE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPL
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