L’Agenzia delle Entrate ha esaminato la richiesta di una fondazione di diritto privato senza fini di lucro, operante nel campo della cultura, in merito alla possibilità che l’attività istituzionale svolta dalla stessa potesse essere ricompresa tra quelle finanziabili con erogazioni liberali agevolate in capo al donante con il c.d. Art-Bonus.
Con la Risposta n. 78/2018 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, su conforme parere del Ministero dei Beni e delle Attività culturali (MIBAC), che la Fondazione interpellante, in quanto centro di formazione e ricerca, non potesse essere considerata istituto della cultura.
Di conseguenza, sono da ritenere ammissibili al beneficio dell’Art-Bonus solamente le erogazioni liberali destinate alla Fondazione interpellante per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici ad essa affidati ma non le altre erogazioni liberali destinate al generico sostegno della stessa.


