Anche i soggetti diversi dal debitore possono avvalersi del condono dei debiti a ruolo previsto dall’art. 12 della legge n. 289/2002, qualora abbiano interesse ad estinguere la pendenza, come nel caso del proprietario dell’immobile gravato di privilegio.
Per quanto riguarda la definizione degli omessi versamenti, se le somme sono già iscritte a ruolo occorre effettuare il pagamento entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione integrativa.
Sono due precisazioni contenute nella circolare n. 7/2004 delle Entrate in relazione alla proroga delle sanatorie fiscali.


