Il Garante per la protezione dei dati personali, con il Provvedimento del 6 ottobre 2016 ha dichiarato infondata la richiesta di deindicizzazione di alcuni articoli presentata da un ex consigliere comunale coinvolto in un’indagine per corruzione e truffa.
Secondo il Garante, infatti, non si può invocare il diritto all’oblio per vicende giudiziarie di particolare gravità e il cui iter processuale si è concluso da poco tempo. In questi casi prevale l’interesse pubblico a conoscere le notizie.
L’Autorità ha inoltre precisato, alla luce delle Linee guida dei Garanti europei, che nonostante il trascorrere del tempo sia la componente essenziale del diritto all’oblio, questo elemento incontra un limite quando le informazioni di cui si chiede la deindicizzazione siano riferite a reati gravi e che hanno destato un forte allarme sociale.


