Una sentenza della Cassazione (la n. 4269 del 25 Marzo 2002) ha precisato che anche le dichiarazioni di terzi a favore del contribuente possono trovare ingresso nel processo tributario, ancorché, stante il divieto di prova testimoniale (di cui all’art. 7 del dlgs n. 546/1992), con la limitata valenza di elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice. Viene ammesso dunque anche per il contribuente la possibilità di utilizzare un potere già riconosciuto in capo all’amministrazione finanziaria.
(Fonte: ItaliaOggi)
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