Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col covigilante Ministero dell’economia e delle finanze, ha approvato la delibera n. 4 del 28 gennaio 2016 con cui il Consiglio di amministrazione dell’Istituto ha deciso di recepire in ambito giornalistico la norma (contenuta all’Art. 1, comma 178, della legge 23 dicembre 2015, n. 208 – Legge di Stabilità per il 2016) che ripropone, anche per il 2016, l‘esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato avvenute nel corso del 2016.
La disciplina degli sgravi 2016 prevede, a differenza della normativa dello scorso anno, un esonero contributivo con la durata massima di 24 mesi (in luogo dei 36 precedenti), nella misura del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua per ciascun lavoratore assunto.


