Il Tar Abruzzo-Pescara, nella sentenza n. 533 del 25/5/2001 ha deciso che la mancata assunzione di un pubblico impiegato, in base ad una graduatoria concorsuale illegittima, obbliga la p.a. alla corresponsione di tutte le retribuzioni non percepite dal soggetto fino alla tardiva assunzione, a titolo di risarcimento dell’interesse legittimo dell’aspirante dipendente. La condanna derivava dalla sussistenza di alcuni presupposti risarcitori: la presenza di un evento dannoso monetizzabile, l’ingiustizia del danno, la riferibilità dell’evento dannoso alla condotta della p.a. nonché l’ imputabilità del danno a titolo di dolo e/o colpa dell’apparato amministrativo.
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