L’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 e sue successive integrazioni prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La normativa prevede che, decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all’adozione del decreto, si applichi la riduzione già determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio.
Poiché nel periodo suddetto il decreto non è intervenuto, dal 1° settembre 2016 le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2015, pari al 11,50%.
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