Con la Risoluzione n. 61/E dell’8 agosto l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il trattamento fiscale del servizio di ricerca in materia di investimenti, e più precisamente in merito all’applicazione del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, D.P.R. n. 633/1972.
Nel documento le Entrate hanno precisato che il servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dai negoziatori agli intermediari che svolgono il servizio di gestione individuale di portafogli non può continuare a fruire del suddetto regime di esenzione ma deve essere assoggettato ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria.


