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Servizio di noleggio con conducente – Dal Garante della Privacy segnalazione al Governo di alcune criticità in merito al foglio di servizio

Le scrivo in relazione alle modifiche recentemente introdotte alla disciplina del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, per segnalare alcune criticità riscontrate nelle disposizioni introdotte in materia di obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (cosiddetto servizio di “NCC”).

Mi riferisco, in particolare, all’articolo 10-bis, comma 1, lett. e) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), che, nel modificare l’articolo 11 della legge del 1992, ha previsto per gli esercenti il servizio di NCC “l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico” che deve riportare, fra l’altro, “luogo e chilometri di partenza e arrivo; orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; dati del fruitore del servizio“. Si stabilisce inoltre che fino all’adozione del previsto decreto ministeriale di attuazione, il foglio di servizio elettronico sia sostituito da una versione cartacea, avente i medesimi contenuti, da tenere in originale a bordo del veicolo per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

Le modalità di redazione del foglio di servizio suscitano preoccupazioni sotto il profilo della protezione dei dati personali, in quanto i dati che devono esservi riportati consentono l’identificazione del soggetto che usufruisce del servizio di noleggio e la tracciabilità del percorso effettuato.

Il trattamento di informazioni così delicate, quali l’ubicazione o gli spostamenti degli interessati, che possono essere suscettibili di disvelare anche dettagli sensibili della vita degli stessi, non risulta conforme al canone di proporzionalità previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 quale requisito della base normativa su cui si fonda il trattamento e parametro essenziale di legittimità delle limitazioni del diritto alla protezione dei dati.

E’ questo l’incipit della segnalazione inviata al Governo (nella persona del Presidente del Consiglio e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) in tema di trattamento di dati personali dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) in data 16 maggio 2019.

La nuova normativa europea – secondo il Garante Privacy – impone di contemperare sin dalla fase della produzione normativa le pur legittime esigenze sottese al trattamento (in questo caso contrastare fenomeni di esercizio abusivo del servizio di noleggio con conducente o comunque non rispondente alle regole che disciplinano la specifica attività) con il diritto alla protezione dei dati personali.

Il previsto massivo trattamento di dati personali, destinato ad incidere su un numero estremamente rilevante di cittadini, “fruitori del servizio”, avrebbe, peraltro, richiesto la specifica previsione, da parte del legislatore, di misure adeguate ed efficaci al fine di escludere o ridurre i rischi per i diritti degli interessati. E ciò, sia sotto il profilo della sicurezza informatica, che riguardo alle modalità di conservazione dei dati riportati nel foglio di servizio, ai soggetti legittimati ad accedere alle informazioni o a coloro ai quali gli stessi possono essere comunicati.

Per scaricare il testo della segnalazione clicca qui.

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