L’agenzia delle entrate nella risoluzione n. 361 del 18/11/2002 ha chiarito che il concessionario della rete di telecomunicazione può fatturare o annotare anche i corrispettivi dovuti dagli utenti alle imprese che, attraverso la rete, forniscono servizi informativi a valore aggiunto. Ciò sia nel caso in cui l’utente utilizzi una carta prepagata, sia nel caso di contratto di abbonamento. In relazione poi alla liquidazione e al versamento dell’imposta, il concessionario e l’impresa fornitrice dei servizi informativi contabilizzeranno i corrispettivi di rispettiva pertinenza, unitariamente riscossi dal concessionario.
I servizi informativi “a valore aggiunto”, consistenti nella diffusione, attraverso reti di telecomunicazione, di notizie, informazioni, musica, ecc., ancorché resi da soggetti diversi dal titolare della concessione o autorizzazione, rientrano nella nozione di servizio di telecomunicazione. Nel caso di specie si applica la disposizione dell’art. 7 del dm 24/10/2000, n. 340, recante la disciplina dell’Iva per i servizi di telecomunicazione.
(Fonte: ItaliaOggi)
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SERVIZI AGGIUNTI FATTURABILI ANCHE SE RESI DA ALTRE SOCIETA’
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