T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 16 febbraio 2015, n. 486.
Il TAR della Lombardia ha ritenuto illegittima la delibera con la quale una Giunta Comunale ha posto l’Ufficio legale interno del Comune alle dirette dipendenze del Direttore Affari istituzionali e legali (incarico che nel caso specifico era ricoperto dal Segretario comunale privo del titolo di avvocato iscritto nell’elenco speciale).
L’Ufficio legale interno di un ente pubblico deve necessariamente essere separato dall’apparato amministrativo del medesimo ente. L’art. 23, comma 2, L. n. 247/2012, prevede inoltre che la responsabilita’ dell’Ufficio legale interno di un’Amministrazione pubblica debba essere affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformita’ con i principi della legge professionale.


