Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 78 del 21 giugno 2018 ha statuito che "il provvedimento di cancellazione dall’albo, adottato in assenza di audizione del diretto interessato, che ne abbia fatto formale ed espressa richiesta è affetto da nullità insanabile per violazione del principio del contraddittorio e quindi per violazione del diritto di difesa".
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