La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con la Sentenza n. 12280 del 15/06/2016 ha chiarito che, in caso di tardiva proposizione dell’appello avverso sentenza di condanna a pena detentiva, l’avvocato è tenuto a risarcire il danno non patrimoniale cagionato al proprio assistito, consistito nell’impossibilità, per quest’ultimo, di fruire di una diminuzione della pena comminata grazie al cd. “patteggiamento in appello”, dovendo, tuttavia, tale pregiudizio liquidarsi non in applicazione della disciplina prevista per la riparazione da ingiusta detenzione, bensì in via equitativa.
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