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Segnalazione di condotte illecite: pubblicata la Direttiva UE. Aumentate le tutele per gli informatori e i segnalatori

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 305 del 26 novembre 2019, la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

La direttiva disciplina, all’interno dell’Unione europea, il cosiddetto “whistleblowing”, ossia la denuncia di illeciti sul posto di lavoro.

Le misure contenute nella direttiva sono tese a garantire un livello di protezione elevato per gli informatori di violazioni rilevate in contesto lavorativo – sia privato che pubblico – in un’ampia gamma di settori, quali: gli appalti pubblici, i servizi finanziari, la prevenzione del riciclaggio di denaro, la sicurezza dei prodotti e dei trasporti, la sicurezza nucleare, la salute pubblica, la protezione dei consumatori, la tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (art. 2).

Tra le principali novità, si evidenzia:

– la creazione di canali sicuri per effettuare le segnalazioni sia all’interno delle organizzazioni, private o pubbliche, sia alle autorità pubbliche; in particolare, si prevede l’obbligo di creazione di canali di segnalazione efficaci ed efficienti all’interno delle società/amministrazioni per le società con oltre 50 dipendenti o comuni di più di 10mila abitanti;

– l’indicazione di una gerarchia dei canali di segnalazione: prima i canali interni (artt. 7 – 9) e poi quelli esterni (artt. 10 – 14) che le autorità pubbliche sono tenute a istituire;

obbligo di riservatezza; gli Stati membri dovranno provvedere affinché l’identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (art. 16) e affinché i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti conservino la documentazione inerente a ogni segnalazione ricevuta, nel rispetto dei requisiti di riservatezza (art. 17); – l’estensione della protezione ad un’ampia serie di profili che potrebbero acquisire informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo, ad esempio i lavoratori dipendenti, compresi funzionari pubblici a livello nazionale/locale, volontari e tirocinanti, membri senza incarichi esecutivi, azionisti;

– l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle nuove norme anche a settori come gli appalti pubblici, i servizi finanziari, la prevenzione del riciclaggio, la salute pubblica;

– misure di sostegno e di protezione degli informatori da possibili ritorsioni, protezione che si estende anche a coloro che assistono lo whistleblower, come colleghi e parenti (artt. 19 – 22);

– la previsione dell’obbligo, per le autorità e le imprese, di dare riscontro e seguito alle segnalazioni degli informatori entro 3 mesi (con la possibilità di portare il termine a 6 mesi per i canali esterni in casi debitamente giustificati).

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 dicembre 2021.

Ricordiamo che il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 179 del 30 novembre 2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (cd. “Legge sul Whistleblowing”).

Nel settore pubblico, un primo intervento organico da parte del Legislatore in materia di segnalazioni è riconducibile alla L. 190 del 6 novembre 2012, che ha introdotto nel D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego) l’art. 54-bis, successivamente modificato dalla L. 114/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”).

Tale norma, sia pure limitatamente all’ambito dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, ha provveduto ad istituire una generale protezione dei “whistleblower”.

Sul tema si è espressa anche l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), adottando – con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 – le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, per mezzo delle quali ha evidenziato criticità e lacune della normativa esistente, fornendo al contempo indicazioni interpretative e attuative finalizzate ad integrare la disciplina vigente.

Con riferimento al settore privato, la L. 179/2017 è intervenuta sulla disciplina della responsabilità degli enti, andando a integrare l’art. 6 del D.Lgs. 231 del 8 giugno 2001 con tre nuovi commi (2-bis, 2-ter e 2-quater), che regolamentano le segnalazioni di condotte illecite, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni.

Fissato il principio che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.
Per scaricare il testo della legge n. 179/2017 clicca qui.
Per scaricare il testo della deliberazione n. 6/2015 clicca qui.
Per un approfondimento dell’argomento dal sito del Ministero della giustizia clicca qui.

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