L’obbligo in capo all’assistito è escluso solamente in caso di comportamento fraudolento, da parte del professionista incaricato, finalizzato a mascherare la propria inadempienza.
Il contribuente è responsabile della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e del conseguente mancato versamento delle imposte dovute, anche qualora abbia sporto denuncia nei confronti del consulente fiscale, a meno che non provi di aver fornito al professionista la provvista per il pagamento e di aver vigilato circa il puntuale adempimento del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle entrate.
Questo, in sintesi, il principio affermato dalla suprema Corte nell’ordinanza n. 24535, dello scorso 18 ottobre.


