La Corte di Cassazione nella sentenza n. 2133 del 14 febbraio 2002 ha deciso che le imprese cedenti possono tenere conto dei crediti commerciali ceduti pro-solvendo, poiché comportano un rischio di regresso, nel calcolo dell’accantonamento deducibile per rischi su crediti. Il Collegio ha dato rilevanza al fatto che, sebbene il cedente non sia più titolare dei crediti, in ipotesi di cessione pro solvendo, resta obbligato in via di regresso e può essere chiamato a pagare per il debitore ceduto, se inadempiente.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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SE C’E’ RISCHIO DI REGRESSO L’IMPRESA DEDUCE I COSTI
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