A prescindere dal tipo di documento presentato, la dichiarazione dei redditi è in ogni caso falsa perché riporta operazioni passive inesistenti. A rilevare è il contenuto.
Ai fini della configurabilità del delitto di frode fiscale, di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000, per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” devono intendersi tutti quegli atti che hanno l’idoneità, in base alle norme dell’ordinamento tributario, a fornire la prova delle operazioni in essi documentati.
È quanto chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 40448 del 12 settembre 2018.


