Con la dichiarazione di emersione vengono inseriti diversi limiti alla riservatezza che, in alcuni casi, possono rendere poco conveniente il ricorso allo scudo fiscale. Il saldo dei conti correnti appositamente costituiti a seguito del rimpatrio (da parte dell’intermediario che riceve dal cliente interessato la comunicazione dell’intenzione di far emergere disponibilità all’estero) non potrà mai essere superiore all’ammontare esposto dal contribuente nella dichiarazione riservata; potrà variare da quest’ultima solo per l’importo delle somme eventualmente fatte affluire sui conti per il pagamento dell’imposta sostitutiva o per la sottoscrizione degli speciali titoli di stato.
Bisogna ricordare infine che la dichiarazione potrà entrare a pieno titolo in sede processuale e contribuire, di conseguenza, ad ingarbugliare ancora di più la situazione del contribuente trattandosi di una autodenuncia.
(Fonte: ItaliaOggi)
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