Con la risoluzione n. 101/E del 3 novembre 2016, l’Agenzia Entrate ha stabilito che non si configura abuso del diritto nel caso di una scissione di una società con attribuzione alla scissa delle partecipazioni societarie e alla beneficiaria di tutti i beni immobili con la contestuale trasformazione agevolata in società semplice.
L’Agenzia osserva che la trasformazione in società semplice per le società che hanno quale oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili, ha lo scopo di consentire a queste società di uscire dal regime d’impresa quando la struttura societaria è “copertura” di un’attività di gestione passiva dei beni. Per questo motivo, se a seguito della scissione della società viene attribuita la totalità dei beni immobili in godimento a terzi tramite rapporti di locazione in capo alla società beneficiaria, questa potrà poter beneficiare della trasformazione agevolata in società semplice.
Fonte: risoluzione n. 101/E dell’Agenzia delle entrate del 3 novembre 2016


