Queste alcune delle peculiarità della bozza di elaborato normativo sulla delega alla riforma fiscale risalente alla legge n. 80 del 7 aprile 2003: la società controllata può trasferire le perdite alla controllante.
Se lo fa dovrà ricevere in cambio un compenso riparatore. Ciò al fine di cercare di tutelare la minoranza dei soci diversi da quelli della controllante. I trasferimenti tra società di beni diversi da quelli che possono produrre ricavi non avranno rilievo fiscale. La società può dirsi controllata solo se le azioni danno il pieno diritto al voto al suo possessore. Ne restano dunque fuori gli usufruttuari e il creditore pignoratizio visto che, rispettivamente, non partecipano al capitale o all’utile.
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