La circolare 28/E dell’agenzia delle Entrate del 21/6, in materia di imposta di registro sulla prima casa, ha chiarito che in caso di decadenza dei benefici la sanzione dovrà essere commisurata solo alla maggiore imposta dovuta.
La formulazione non molto chiara delle norme infatti aveva indotto in precedenza a ritenere che la decadenza dal beneficio, comportasse l’applicazione dell’imposta secondo l’aliquota ordinaria e la sanzione pecuniaria pari al trenta per cento “dell’imposta stessa”.


