La Commissione tributaria di Firenze, con sentenza 67 del 7/04/2003, depositata il 1/12/2003, ha stabilito che gli avvisi di accertamento o di liquidazione Ici, per annualita’ le cui rendite catastali non siano state noticate tempestivamente al contribuente, sono illegittimi.
I giudici hanno dunque avvalorato la tesi secondo la quale l’ente impositore non può richiedere al contribuente neanche la differenza di imposta riferibile alle annualità anteriori alla data di notifica delle rendite catastali. Non e’, pero’, ancora detta la parola “fine”.


