Con sentenza n. 5714 del 12 marzo 2007 la Cassazione sostiene che per le sopratasse e gli interessi sulle ritenute alla fonte sul lavoro dipendente non versate dall’azienda risponde personalmente chi ha commesso la violazione se ciò è avvenuto dopo il 1997.
Ne risponde direttamente la società e solidalmente l’amministratore se il mancato versamento risale a prima del 1997.
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