Enti locali, aziende sanitarie ed enti non commerciali sono potenzialmente interessati alla valutazione dei condoni. Questi soggetti, infatti, presentano caratteristiche che possono rivelare diverse propensioni verso l’una o l’altra definizione a seconda della loro natura ma appaiono accomunati da un grado di pericolosità fiscale non elevato.
I Comuni, province e regioni non sono soggetti passivi IRPEG ma possiedono piena soggettività Iva e Irap e sono sostituti d’imposta. È, dunque, in tale ambito che si valuteranno le opzioni da condono.
Per gli enti non commerciali e le Onlus è perseguibile in astratto la via del concordato (articolo 7), limitatamente all’attività d’impresa esercitata a latere (per esempio bar e ristorante). Non dovrebbero esserci problemi nell’ammettere alla definizione del reddito d’impresa le associazioni che fruiscono del regime della legge 398/91, trattandosi di reddito soggetto a Irpeg seppure determinato in via forfetaria. Con la circolare 14/E/2003 sono state impartite direttive per verificare la spettanza delle agevolazioni.
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