Sul fronte delle perdite, il condono tombale non risulta ancora chiaro. Dopo la circolare n. 12/E, la definizione automatica per gli anni pregressi è la seguente: le perdite che si sono formate in periodi prima del condono e che sono state riportate in periodi di condono o sono ancora riportabili nel 2002 e successivi (perché si tratta di perdite dei primi tre periodi di imposta) rilevano sempre, senza necessità di affrancamento; le perdite che si sono formate in periodi di condono, rilevano per l’anno in cui si sono formate, ma non possono essere portate a nuovo, né nei periodi di condono, né in quelli successivi. Se lo si vuole fare, bisogna affrancarle con il pagamento del 10%; l’affrancamento può essere anche parziale. Le perdite determinate dall’applicazione della Tremonti-bis sono riportabili nel 2002 e successivi senza la necessità di alcun affrancamento.
(Fonte: Il Sole 24Ore)
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