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Rottamazione cartelle: cosa succede dopo la scadenza dei termini

Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sono illustrate le conseguenze a cui i contribuenti vanno incontro in caso di accoglimento o rigetto della domanda di Definizione agevolata e in caso di mancato rispetto del termine di pagamento.

In caso di ACCOGLIMENTO della domanda da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sono individuati 3 casi:

  1. A seguito del pagamento della prima o unica rata
    • sono revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti riferiti a cartelle/avvisi oggetto di Definizione agevolata;
    • può essere richiesta, compilando l’apposito modulo, la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo sul bene mobile registrato, a patto che il debito oggetto del fermo sia totalmente inserito nella Definizione agevolata.
  2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata
    • la Definizione agevolata non produce effetti e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
    • non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata;
    • possono essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corso alla data di presentazione della domanda di Definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In tal caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà gli importi e le nuove scadenze del debito residuo, secondo un piano di pagamento con lo stesso numero di rate ancora non versate di quello originario.
  3. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima
    • si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
    • è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata;
    • i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.

In caso di RIGETTO della domanda da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione:

  • in assenza di piani di dilazione, è possibile presentare una nuova richiesta di rateizzazione;
  • in presenza di piani di dilazione decaduti, è possibile essere riammessi al beneficio della rateizzazione dopo aver saldato tutte le rate scadute;
  • in presenza di piani di dilazione non decaduti, è possibile proseguire con la precedente rateizzazione.
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