La Corte Costituzionale nella sentenza n. 308 del 1° luglio 2002 ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 82 comma 2°, del TUIR sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni eguali. Ai fini del calcolo della plusvalenza per la cessione di un’area edificabile, il contribuente può sempre rivalutare il suo costo fiscalmente riconosciuto (in base alla variazione dell’indice ISTAT): e quindi sia nel caso di acquisto a titolo oneroso (come espressamente dispone l’articolo 82, comma 2, Tuir), sia nel caso di acquisto per successione o donazione. In quest’ultima ipotesi, tuttavia, la norma non dispone in tal senso, ed è da ritenersi quindi costituzionalmente illegittima.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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