La rivalutazione dei terreni non modifica l’Iva sulla compravendita.
La cessione dei terreni edificabili posta in essere dagli imprenditori agricoli rileva anche ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, ma il valore rivalutato rappresenta il valore minimo ai soli fini delle imposte dirette e delle imposte di registro ed accessorie.
Non è possibile la compensazione dell’imposta sostitutiva versata da chi ha già usufruito delle precedenti rivalutazioni e l’utilizzo ai fini della determinazione della plusvalenza del nuovo valore nell’ipotesi di recesso ´tipico’.


