Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 206 del 28 dicembre 2015 ha stabilito che rientra nella discrezionalità del C.d.O. disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, che non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa.
(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Monza 20 maggio 2009).
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO


