L’articolo 5 del disegno di legge finanziaria, contiene la riapertura della rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2003.
La riapertura è disposta con rimando alla legge 342/2000, cui si richiama per l’attuazione; infatti stando alla lettera del disegno di legge, la rivalutazione dovrebbe essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2003, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione (bilancio relativo all’anno 2004 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).
Tuttavia, poiché l’imposta sostitutiva dovrà essere versata in misura pari al 50% nel 2004 si deve ritenere che il testo licenziato dal Senato contenga una svista per quanto riguarda il termine del bilancio “iniziale” di riferimento, che dovrebbe essere in realtà quello chiuso entro il 31 dicembre 2002.


