Con una istanza di interpello la Direzione Regionale delle Entrate della Toscana ha chiarito che l’indennità di disponibilità (prevista dal d. lgs. 276 del 2003 per il contratto di lavoro intermittente) costituisce reddito di lavoro dipendente ed è soggetta a ritenuta d’acconto (di cui all’art. 23 del Dpr 600/1973), indipendentemente dall’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
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