La Corte di Cassazione Civile, Sezione 5, con la sentenza n. 28333 del 7 novembre 2018, ha affermato il principio di diritto secondo cui in caso di ritardato rimborso di credito Iva, al creditore spettano gli interessi di mora fino al pagamento effettivo salvo che per il periodo complessivo massimo di sessanta giorni, che decorrono dalla data della richiesta formulata direttamente al concessionario o, in caso di richiesta rivolta all’ufficio finanziario, dalla comunicazione o disposizione di pagamento di quest’ultimo.
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