Spetta al giudice penale calcolare l’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che può anche sovrapporsi a quella effettuata nel corso dell’accertamento tributario.
Per determinare il superamento della soglia di punibilità e la sussistenza del dolo specifico di evasione nel reato di omessa dichiarazione, il giudice penale può avvalersi dei risultati delle indagini bancarie effettuate in sede amministrativa, a condizione che proceda ad autonoma verifica di tali dati indiziari e di altri elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa.
Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 39789 del 26 settembre 2016.


