Il TAR del Piemonte (sentenza 765 del 30 marzo 2001) ha affermato che rientrano nel concetto di ristrutturazione “tutti i casi in cui il totale perimento del vecchio manufatto avvenga durante i lavori di ristrutturazione già autorizzati, realizzandosi in questo caso quella connessione tra progetto originario, crollo e nuovo progetto richiesta dalla costante giurisprudenza amministrativa”.
I giudici piemontesi asseriscono quindi che la demolizione e ricostruzione possono rientrare nel concetto di “ristrutturazione” quando al momento della presentazione del progetto il fabbricato (anche se fatiscente) esiste nella sua integrità, e quando la demolizione non sia altro che una modalità esecutiva dei lavori di ristrutturazione.


