QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Risoluzione rapporto di lavoro per assenza ingiustificata: pronto il modello da inviare all’INL

Con Nota n. 579 del 22 gennaio, l’INL (Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro) fornisce le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dalla L. 203/2024 (c.d. Collegato lavoro) e, in particolare, dall’art. 19 in materia di risoluzione del rapporto di lavoro.

Tale articolo, modificando l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, introduce il nuovo comma 7-bis, secondo il quale “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

Per agevolare l’applicazione della suddetta disposizione l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibile un modello di comunicazione utile al datore di lavoro per comunicare via PEC, alla sede territoriale dell’Ispettorato, la volontà di avvalersi della norma che gli permette di recedere dal rapporto di lavoro senza dover versare il ticket di licenziamento.

La comunicazione:

  • dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza;
  • dovrà essere effettuata unicamente nel caso in cui il datore di lavoro intenda evidentemente far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non va effettuata sempre e in ogni caso.

Il datore di lavoro, inoltre, dovrà verificare che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza.

ALTRI APPROFONDIMENTI
Trasparenza retributiva e parità di genere: dal Comitato Pari Opportunità dei Commercialisti una analisi del D.Lgs. 96/2026

Trasparenza retributiva e parità di genere: dal Comitato Pari Opportunità dei Commercialisti una analisi del D.Lgs. 96/2026

Redazione AteneoWeb
Pubblicato il documento del CPON che esamina i nuovi obblighi per le imprese e le regole di selezione introdotti dal recepimento della direttiva (UE) 2023/970, evidenziando il ruolo centrale dei...
La verifica della Centrale Rischi Banca d’Italia: strumento di vigilanza per il Collegio Sindacale

La verifica della Centrale Rischi Banca d’Italia: strumento di vigilanza per il Collegio Sindacale

Redazione AteneoWeb
Nel moderno sistema di controllo societario, la valutazione della solidità finanziaria di un'impresa non può prescindere dall'analisi delle fonti informative esterne al perimetro aziendale. Tra queste, la Centrale dei Rischi...
Deontologia, normative e protocolli operativi nell’AI Commercialisti

Deontologia, normative e protocolli operativi nell’AI Commercialisti

Redazione AteneoWeb
Questo è il terzo di tre articoli a commento della guida pratica di giugno 2026 pubblicata dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino....

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.