Nell’applicazione del “reverse charge” in edilizia è fondamentale distinguere tra le forniture con posa in opera (cessioni) e gli appalti o i contratti d’opera (prestazioni): l’inversione contabile non si applica nella prima ipotesi, ma solo nella seconda.
La distinzione è importante anche per l’applicazione dell’Iva con aliquota del 4 o 10%.
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