La Corte di cassazione con la sentenza n. 17839 del 9 settembre 2016 ha ribadito il principio di diritto secondo cui la presunzione di onerosità dei versamenti soci (ex art. 46 TUIR) alla società non è vincibile con ogni mezzo, “ma soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge“.
In fatto, la Guardia di finanza, nell’ambito di una verifica presso una società partecipata da due soci, ha ritenuto che la rinuncia alla riscossione degli utili da parte degli stessi costituisse un finanziamento a favore della società, presumendo quindi la percezione da parte dei soci finanziatori di interessi attivi.
La Cassazione ha quindi chiarito che la presunzione di onerosità dei versamenti dei soci non è vincibile con ogni mezzo, “ma soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge”, ad esempio fornendo la dimostrazione che i bilanci o i rendiconti delle società finanziate contemplino un versamento fatto a titolo diverso dal mutuo.
Fonte: sentenza n. 17839 della Corte di cassazione del 9 settembre 2016.


