La Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, con la sentenza n. 29472 del 27 giugno 2018 ha affermato che, in caso di rinuncia all’impugnazione, l’imputato ha l’onere di comunicare tempestivamente alla parte civile tale volontà allo scopo di impedire l’espletamento dell’attività defensionale, normalmente compiuta a seguito della notifica del ricorso, i cui costi devono altrimenti essere rimborsati anche nel caso di rinuncia alla impugnazione.
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