Illegittimo l’annullamento dell’avviso di liquidazione del tributo indiretto relativo alla pronuncia arbitrale, sulla base dell’intervenuta conciliazione giudiziale tra le parti.
L’imposta per la registrazione della sentenza arbitrale si paga anche quando la parte, con una conciliazione, rinuncia al lodo divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il provvedimento conciliativo, infatti, era estraneo al giudizio sulla validità del lodo.
È quanto ha stabilito, con orientamento nuovo, la Corte di cassazione con la sentenza n. 24099 del 12 novembre.
Il fatto
La Commissione tributaria regionale confermava la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’avviso di liquidazione, in materia di imposta di registro, per mancato pagamento della registrazione del lodo arbitrale, intervenuto a seguito del contratto stipulato tra due società, sul presupposto dell’avvenuta conciliazione giudiziale della controversia tra le parti.


