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Rimessione al primo presidente della Corte di Cassazione circa il termine di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria

Vanno rimessi gli atti al primo presidente della Corte di Cassazione perche’ valuti l’opportunita’ di assegnare alle sezioni unite il ricorso che, con riguardo a controversia circa l’avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di azione revocatoria ordinaria, investa la questione (di massima di particolare importanza) dell’estensibilita’ del principio di scissione (degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario) alla notifica degli atti sostanziali o, quanto meno, a quella degli atti processuali con effetti sostanziali.

Fonte: Corte di Cassazione – sezione III civile – ordinanza, 26-01-2015, n. 1392 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.

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