Ai sensi dell’art. 9 della L 289/02, i contribuenti che aderiscono alla definizione automatica per gli anni pregressi hanno la facoltà di regolarizzare le scritture contabili iscrivendo attività in precedenza omesse. La circolare dell’Agenzia n. 12 del 21 febbraio 2003, però, forzando il contenuto letterale della norma, giunge a una conclusione secondo la quale le nuove attività costituite da beni valutabili per massa e non a costi specifici sono riconosciute ai fini fiscali fin dal primo periodo d’imposta successivo a quelli condonati e quindi dall’esercizio 2002. L’Agenzia sostiene al riguardo che le rimanenze di merci valutate per massa (beni fungibili) si rinnovano normalmente durante l’esercizio e quindi risulterebbe impossibile seguirne le movimentazioni. Il differimento degli effetti fiscali di tre esercizi opera quindi con riferimento alle attività immobilizzate comprese quelle costituenti magazzino, valutate al costo specifico.
(Fonte: Il Sole 24Ore)
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